Regolamento generale sulla protezione dei dati

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Articolo 13

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso
l’interessato (C60-C62)

  1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento
    fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
    a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo
    rappresentante;
    b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
    c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del
    trattamento;
    d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti
    dal titolare del trattamento o da terzi;
    e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
    f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese
    terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza
    della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49,
    paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per
    ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
  2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono
    ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni
    necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
    a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
    determinare tale periodo;
    b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
    personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati
    personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
    c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9,
    paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
    pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
    d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
    e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
    necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati
    personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
    f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo
    22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
    l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
  3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
    diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce
    REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Garante per la protezione dei dati personali
    all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente
    di cui al paragrafo 2.
  4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle
    informazioni.

Articolo 14

Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso
l’interessato (C60-C62)

  1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce
    all’interessato le seguenti informazioni:
    a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo
    rappresentante;
    b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
    c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del
    trattamento;
    d) le categorie di dati personali in questione;
    e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
    f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un
    destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una
    decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47,
    o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i
    mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
  2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le
    seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti
    dell’interessato:
    a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
    determinare tale periodo;
    b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti
    dal titolare del trattamento o da terzi;
    c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
    personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati
    personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
    d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9,
    paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
    pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
    e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
    f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano
    da fonti accessibili al pubblico;
    g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo
    22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
    l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
  3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
    REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Garante per la protezione dei dati personali
    a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese,
    in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
    b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al
    momento della prima comunicazione all’interessato; oppure
    c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione
    dei dati personali.
  4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
    diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce
    all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al
    paragrafo 2.
  5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
    a) l’interessato dispone già delle informazioni;
    b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in
    particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
    storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o
    nella misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o
    di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare
    del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi
    dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
    c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello
    Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per
    tutelare gli interessi legittimi dell’interessato; oppure
    d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto
    professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di
    segretezza previsto per legge.

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